Regolamento Soci Spazio Piera
I soci possono essere
- SOCI FONDATORI : i soli soci che figurano nell’Atto Costitutivo.
- SOCI ORDINARI: persone fisiche, organizzazioni formalmente costituite e stabilmente impegnate al conseguimento della missione dell’Associazione. Requisiti di ammissione: contributo di 10 euro minimi.
- SOCI SOSTENITORI: privati che si riconoscono nel presente statuto che vogliano contribuire con il loro apporto economico alla crescita e al conseguimento dell’oggetto sociale dell’Associazione. Requisiti di ammissione: un contributo superiore ai 50 euro.
- SOCI VOLONTARI: privati che si riconoscono nel presente statuto e vogliano contribuire con il loro lavoro attivo e nel loro tempo libero alla crescita ed alla realizzazione dei traguardi dell’Associazione.
OBBLIGHI e DIRITTI DEL SOCIO
Fermo restando gli altri obblighi nascenti della legge e dello Statuto, con l’ammissione, il socio assume l’obbligo di versare la quota di partecipazione sottoscritta quale socio con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di essere eletti negli stessi nei limiti e con le forme del presente statuto.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte o di scioglimento o liquidazione della persona giuridica socia nei casi previsti dalla legge e in accordo con le decisioni del direttivo e del regolamento.
L’adesione del socio in tutte le sue tipologie ha valenza annuale (anno solare).
Attività per i soci:
- laboratori con prezzi agevolati (10%)
- gite organizzate
- possibilità di candidarsi come artista al ciclo di mostre pop-up di Spazio Piera fuori dai bandi ufficiali.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “SPAZIO PIERA“
redatto dal dott. com. Paolo Pompermaier di Trento
approvato in Assemblea Straordinaria dei soci il 17/06/2025
TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1 – Denominazione-sede-durata
1. L’Associazione denominata “SPAZIO PIERA”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal presente Statuto, dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. Qualora l’associazione risulti iscritta nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), l’acronimo “APS” dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e la denominazione dell’Associazione sarà quindi “SPAZIO PIERA APS”.
3. Essa opera prevalentemente in Trentino.
4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
5. L’Associazione può istituire sedi secondarie ed operative, uffici o rappresentanze in Italia senza comportare una modifica dello Statuto.
6. L’Associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall’articolo 32 del presente Statuto e dal codice civile.
Art.2 – Attività di interesse generale
1. L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore lettere d), i), l), w), z), come di seguito elencate e specificate:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. L’Associazione potrà altresì svolgere:
- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo;
- attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al comma precedente, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.
5. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione potrà:
- partecipare o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.
Art.3 – Missione, finalità e attività
1. L’Associazione si propone di rispondere alle sfide sociali, culturali ed educative della provincia di Trento e del comune di Trento con particolare attenzione al supporto dell’arte emergente e dei giovani artisti. Attraverso l’arte, la cultura e il coinvolgimento diretto delle persone, l’Associazione mira a creare una comunità coesa, dinamica e multiculturale, che valorizzi le diversità e promuova l’empowerment individuale e collettivo.
2. Per perseguire questa missione sociale, l’associazione persegue le seguenti finalità:
- Promuovere la diffusione della cultura e dell’arte in tutte le sue forme e linguaggi, per favorire la crescita culturale e civile della popolazione locale, stimolando il senso critico e la riflessione sulle questioni contemporanee e sulle tematiche di rilevanza sociale e ambientale;
- Sostenere, produrre e promuovere a livello locale, nazionale e internazionale progetti artistici individuali e collettivi.
- Creare una rete attiva e funzionale di giovani artisti, artigiani, creativi, curatori, appassionati d’arte e stakeholder.
- promuovere l’integrazione sociale e l’informazione attraverso la creazione di spazi di incontro e dialogo che favoriscano l’interazione tra giovani e persone di altra età o provenienza culturale.
- ridurre le disuguaglianze sociali e culturali, offrendo occasioni concrete di espressione e crescita per contribuire attivamente alla costruzione di una società più coesa, equa ed ecologicamente consapevole;
- coinvolgere i giovani e le nuove generazioni nella gestione delle realtà associative locali, garantendo il trasferimento di competenze e la sostenibilità delle iniziative sociali e culturali nel lungo periodo;
- sostenere le persone nello sviluppo delle proprie competenze e potenzialità, creando percorsi di autonomia, autostima e partecipazione alla vita sociale e culturale del quartiere;
- promuovere il senso di appartenenza, rispetto e responsabilità verso la comunità locale;
- promuovere la tutela ambientale e la rigenerazione degli spazi pubblici, sensibilizzando i cittadini alla sostenibilità ambientale attraverso interventi artistici tematici e iniziative come il riciclo, la riduzione dei rifiuti, la cura del verde urbano e dei beni comuni;
- trasformare le differenze culturali in un’opportunità per arricchire il tessuto sociale, promuovendo iniziative che mettano in luce il valore delle tradizioni, delle lingue e delle storie dei diversi gruppi presenti sul territorio.
3. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Svolgere attività di utilità sociale, ricreative, culturali, artistiche, ambientali e sportive rivolte agli associati e a terzi.
- Organizzare eventi, manifestazioni, festival, corsi, laboratori, conferenze, seminari, concerti, rassegne, mostre, residenze artistiche, scambi culturali e tutte le attività che si riconoscono per perseguire gli scopi dell’associazione.
- Organizzare attività di informazione e comunicazione sociale e culturale, incluse le attività editoriali, fotografiche e cinematografiche. Dare visibilità alle proprie attività attraverso il web, e la produzione di materiale editoriale.
- Realizzare progetti artistici che utilizzino linguaggi contemporanei e interattivi, come la realtà virtuale, il digital storytelling e l’arte multimediale.
- Creare spazi di incontro fisici e piattaforme digitali per favorire la collaborazione tra giovani cittadini, facilitando lo scambio di idee, risorse e progetti;
- Realizzare progetti partecipativi per la riqualificazione di parchi, piazze e spazi abbandonati, trasformandoli in luoghi di incontro, cultura e socialità attraverso interventi di arredo urbano, arte pubblica e cura condivisa.
- Organizzare corsi e moduli formativi sulle materie artistiche, culturali, ambientali, ecologiche, sociali.
- Collaborare con le istituzioni pubbliche e private in ambito culturale, sociale a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
- Collaborare con altre associazioni e organismi, per perseguire finalità comuni.
- Attivare ogni iniziativa utile ai fini della realizzazione degli scopi statutari, ricercando intese e convenzioni con la comunità della Provincia Autonoma di Trento (Enti pubblici, Scuole di ogni ordine e grado).
- Organizzare raccolte fondi e partecipare a bandi pubblici e privati per l’assegnazione di risorse che permettano il conseguimento degli scopi statutari.
- Collaborare e gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti pubblici e privati, immobili ed impianti, ricreative, sociali e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale.
- Organizzare viaggi culturali e di formazione.
- Rappresentare l’Associazione in contesti di ricerca, formativi e didattici.
4. L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art.4 – Associati
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Runts.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. I soggetti minorenni sono rappresentati dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Art.5 – Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. La domanda di ammissione deve essere conforme alla modulistica approvata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Decorso tale termine senza che il Consiglio Direttivo abbia deliberato circa l’ammissione o il rigetto dell’aspirante socio, questo si intende ammesso dal giorno successivo al decorso del termine. Il Consiglio Direttivo deve prenderne atto con apposita delibera alla prima riunione utile.
3. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare all’aspirante socio l’accoglimento della domanda o l’eventuale rigetto, tramite mail o altro mezzo telematico. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
4. Contro il provvedimento di rigetto l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio
5. Il Consiglio Direttivo può proporre, anche su impulso dei soci, l’ammissione a socio onorario di persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all’attività dell’Associazione. La proposta deve essere inserita nell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e la decisione sulla proposta sarà deliberata ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto.
Art.6 – Diritti e doveri degli associati
1 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
2. Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative (diritto di elettorato passivo) e concorrere alla loro elezione (diritto di elettorato attivo);
- essere informati e coinvolti in tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
3. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale.
4. Gli associati hanno il dovere di:
- adottare e mantenere comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nel termine previsto dall’art. 7 co 2 lett. c) del presente Statuto. I soci onorari sono esonerati dal versamento dell’eventuale quota associativa;
- partecipare alla vita associativa, in particolare all’Assemblea dei Soci.
5. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
6. Le quote ed i contributi associativi sono a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né trasferibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, di recesso o di esclusione da socio non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.
Art.7 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. Il rapporto associativo può cessare per:
- decadenza;
- esclusione.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza del rapporto associativo nel caso di:
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- morte della persona fisica o scioglimento dell’ente;
- mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, scaduto il termine perentorio assegnato al socio dal Consiglio Direttivo per regolarizzare la propria posizione.
La quota associativa deve essere versata entro 180 (centoottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale o dalla comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione. Decorso tale termine in mancanza di pagamento, il rapporto associativo viene considerato sospeso.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione di un associato nei seguenti casi:
- sopraggiunto superamento del limite di cui all’art. 4 co. 2 del presente Statuto;
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all’Associazione danni materiali o d’immagine.
4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non delibera circa l’appello del socio escluso, l’associato mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
5. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO
Art.8 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari si dividono in:
- volontari non occasionali: sono considerati tali i soggetti che:
- hanno accettato di ricoprire una carica sociale senza percezione di nessun tipo di retribuzione, diretta e/o indiretta, salvo il rimborso delle spese;
- sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di abitualità.
- volontari occasionali: sono considerati tali i soggetti che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di occasionalità.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari, associati o non associati e deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Pertanto, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
4. Qualora il Consiglio Direttivo stabilisca con propria delibera condizioni e limiti massimi, al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività, purché queste siano analiticamente documentate o autocertificate ai sensi dell’art. 17 co. 4 del D.lgs. n. 117/2017.
Art.9 – Dei volontari e delle persone retribuite
1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 117/2017.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
Art.10 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi sociali sono organismi di tipo collegiale e costituiscono il modello di funzionamento interno, ai quali sono demandate le funzioni di indirizzo amministrazione, e controllo dell’ente.
2. Sono organi sociali:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
- l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
4. Qualora nominati, l’organo di controllo e dell’organo di revisione sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci.
Art.11 – Riunioni sociali in videoconferenza
1. Ciascuna riunione degli organi sociali può svolgersi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
2. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.12 – Composizione, modalità di convocazione e funzionamento dell’Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo dove si forma la volontà sociale.
2. L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.13 – Competenze e quorum dell’Assemblea ordinaria dei Soci
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
- deliberare sulla proposta di bilancio di esercizio, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sull’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- deliberare sull’ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale Regolamento Statutario che disciplina l’applicazione del presente Statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti.
2. L’Assemblea potrà deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
3. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
4. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.14 – Competenze e quorum dell’Assemblea straordinaria dei Soci
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).
Art.15 – Regole di voto dell’Assemblea dei Soci
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, purché risulti in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato, tranne nel caso delle assemblee elettive dove è consentita una sola delega per persona. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell’Associazione.
4. Per le votazioni delle riunioni dal vivo si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
5. Per le votazioni delle riunioni in videoconferenza si procede esclusivamente con il voto palese, salvo decisione diversa del Consiglio Direttivo.
6. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate da apposito regolamento.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.16 – Composizione, modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, ed è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili senza vincoli.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età tra i nuovi eletti
6. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
7. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.17 – Competenze e quorum del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione;
- costituire eventualmente, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni, Gruppi di Lavoro e nominarne il relativo referente secondo le modalità stabile da apposito Regolamento;
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
- redigere e approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
- decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
- provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in Statuto;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Art.18 – Regole di voto del Consiglio Direttivo
1. Ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto, sempre che esso non sia cessato ai sensi dell’art. 19 del presente statuto.
2. Non è ammesso il voto per delega.
3. Per le votazioni è obbligo procedere con il voto palese.
4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, se disciplinato da apposito Regolamento.
5. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.
Art. 19 – Cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo
1. I componenti del Consiglio Direttivo possono cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale del proprio mandato per:
- decadenza;
- revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza da componente del Consiglio Direttivo nel caso di:
- morte;
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, co. 3 del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.7 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea ordinaria la revoca da componente del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:
- ingiustificata assenza per più di 3 (tre) riunioni nel corso singolo esercizio sociale;
- a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione.
4. Il consigliere colpito da proposta di revoca è sospeso dall’esercizio dei poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Nel corso dell’Assemblea dei Soci che delibererà circa la revoca del componente del Consiglio Direttivo, al consigliere interessato deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
Art. 20 – Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo
1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nell’articolo 19 del presente statuto, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione.
2. Il Consigliere sostituto, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
TITOLO V – CARICHE SOCIALI
Art.21 – Cariche sociali
1. Le cariche sociali sono dei mandati speciali disciplinati dallo Statuto, che vengono conferiti a componenti del Consiglio Direttivo tramite nomina all’interno dello stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina delle seguenti cariche:
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Referente dei Gruppi di Lavoro.
3. Le cariche del Presidente e del Vicepresidente sono obbligatorie e sono nominate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione di insediamento.
4. Le cariche sociali scadono in concomitanza alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nominante, salvo le cause di cessazione di cui all’art. 26 del presente Statuto.
Art.22 – Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo
- curare i rapporti con i singoli soci per consolidare i rapporti organici del Consiglio Direttivo con la base associativa;
- essere punto di riferimento per i contatti fra l’Associazione, i suoi organi, la base associativa e fra i vari soggetti che operano nei campi di attività dell’Associazione o collaborano con la stessa;
Art.23 – Vicepresidente
1. Il Vicepresidente è il sostituto del Presidente e pertanto deve essere informato e reso partecipe delle decisioni da parte del Presidente.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento e supervisione delle funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative sociali e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.
3. Il Vicepresidente può esercitare le funzioni che il Presidente gli delega espressamente.
Art.24 – Segretario ed il Tesoriere
1. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
2. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili. In relazione all’entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere può essere coadiuvato da volontari, dipendenti oppure da collaboratori esterni. La nomina e l’eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.
Art 25 – Referente del Gruppo di Lavoro
1. I Gruppi di Lavoro sono gruppi operativi i quali vengono costituiti secondo le secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ed ai quali vengono assegnate specifiche competenze.
2. Per ciascun Gruppo di Lavoro il Consiglio Direttivo nomina un referente, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, il quale si occupa di coordinare i lavori del proprio Gruppo di Lavoro di concerto con il Consiglio Direttivo.
Art.26 – Cessazione della titolarità della carica sociale
1. Il titolare della carica sociale può cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale della propria carica per:
- decadenza;
- revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza della carica sociale nel caso di:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- cessazione da componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.19 del presente statuto;
- grave infermità.
3. Il Consiglio Direttivo può revocare le cariche sociali con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. Il provvedimento di revoca, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non delibera circa l’appello, l’interessato mantiene la propria carica e le relative competenze
Art.27 – Sostituzione dei titolari della carica sociale
1. Qualora una delle cariche sociali venisse meno, il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all’elezione della nuova carica vacante.
2. In caso di cessazione dall’incarico del Presidente, fino alla nomina della nuova carica, il Vicepresidente assumerà i poteri attribuiti al Presidente.
3. In caso di cessazione dall’incarico delle altre cariche sociali, fino all’elezione della nuova carica, il Presidente assumerà i poteri attribuiti alla carica.
TITOLO VI – I LIBRI SOCIALI
Art.28 – Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari tenuto nella forma e nei modi prescritti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 18 co. 2 del d.lgs. n. 117/2017.
TITOLO VII – NORME SUL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
Art.29 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.30 – Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art.31 – Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il 30 giugno, per garantire il rispetto dell’eventuale obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS.
3. Oltre al bilancio l’Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5×1000.
TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art.32- Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dall’art. 14 del presente Statuto.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI
Art.33 – Fase di transizione
Il presente statuto sostituisce lo statuto adottato precedentemente e si applica anche alla gestione di tutti i soci associati dal 17 giugno 2025.
Art.34 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
